Art. 3.
(Censimento dei locali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.
      2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
      3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

          a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;

          b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

Pag. 5

      4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.
      5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.